Recupero Anatocismo, Tassi Ultralegali e Usurari

Sulla base della pluridecennale esperienza acquisita, lo Studio Marcelli offre al cliente un'assistenza completa estesa agli aspetti sia tecnici che legali, al fine di riscontrare, dall'esame della documentazione bancaria, addebiti errati e irregolarità contestabili in azioni giudiziarie ed extragiudiziarie. 

In particolare lo Studio effettua:

  • Analisi, consulenze e perizie su rapporti di c/c ai fini dell’accertamento di anatocismo, interessi ultralegali e usura. Gestione delle operazioni giudiziarie e stragiudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
  • Analisi, consulenze e perizie su Mutui e Operazioni di leasing, per l’accertamento della regolarità dei contratti e della corretta applicazione delle condizioni in essi previste, ricalcolo degli interessi di mora e quantificazione degli eventuali importi pagati in eccedenza. Gestione delle operazioni giudiziarie e stragiudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
  • Assistenza tecnica nella fase di negoziazione con gli istituti di credito e durante eventuali cause civili come consulenti tecnici di parte (CTP).

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Che cos'è l'Anatocismo?

L’anatocismo è la produzione di interessi su interessi e consiste nella capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per un determinato capitale. L’anatocismo è ordinariamente vietato dall’art. 1283 c.c. il quale prevede che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratta di interessi dovuti per almeno 6 mesi. La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo aveva ritenuto legittimi gli interessi anatocistici richiesti nei rapporti bancari, ravvisando nel comportamento delle banche un uso di rango normativo e quindi derogatorio delle disposizioni dell’art. 1283 c.c.. A partire dal ‘99 con tre famose sentenze (Corte Cass. Sez. I n. 2374 del 16/3/99; Corte Cass. Sez. III n. 3096 del 30/3/99; Corte Cass. Sez. I n. 12507 dell’11/11/99), la Corte di Cassazione ha radicalmente modificato il proprio orientamento, affermando la natura negoziale e non normativa dell’uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale praticata dalle banche, dichiarando l’anatocismo trimestrale illegittimo. Orientamento confermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21095 del 4/11/04. Tuttavia a partire dal 2000, con Delibera CICR 9/8/00, è stata legalizzata l’applicazione dell’anatocismo trimestrale, purché risulti uniforme la periodicità degli interessi a debito e a credito.

Interessi Ultralegali

L’art. 1284 c.c. disciplina che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Inoltre, la L.154/92 e il T.U.B. d.lgs. n. 385/93 sanciscono che sono nulle tutte le clausole contrattuali che non prevedono la pattuizione scritta del tasso di interesse o rinviano semplicemente agli usi piazza, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, prevedendo, per gli interessi, un meccanismo di integrazione riferito ai B.O.T.

Usura

L’introduzione del disposto legislativo n. 108/96 ha posto un limite oltre al quale gli interessi sono considerati usurari. Per la verifica del rispetto della soglia di usura la legge dispone che si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Al Ministro del Tesoro viene demandata la pubblicazione trimestrale, a partire dal II trimestre ’97, del limite d’usura. Si intendono usurari gli interessi che superano il limite nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento. L’art. 1815 c.c. prevede che qualora sia convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse. Parte della giurisprudenza, considerando troppo penalizzante tale norma, propende per l’applicazione dell’interesse legale considerando nulla ma non illecita la clausola relativa al tasso di interesse.

Anatocismo e usura nei Mutui

L’anatocismo è praticato oltre che sui conti correnti anche nei mutui e altre forme di finanziamento con rimborsi rateali, oltre che nei servizi di locazione finanziaria: solitamente le banche usano calcolare gli interessi di mora non sulla quota capitale impagata ma sull’intero importo della rata, generando una produzione di interessi su interessi. Per i mutui ordinari e per le altre forme di finanziamento, sussiste il divieto di anatocismo, il quale invece è consentito per i mutui fondiari. Con l’entrata in vigore del T.U.B. (1/1/94), il divieto di anatocismo è stato esteso anche ai mutui fondiari. Infine, con delibera del 9 Febbraio 2000 è intervenuto il C.I.C.R. reintroducendo l’anatocismo per ogni tipo di finanziamento con piano di rimborso rateale: se contrattualmente stabilito è consentito l’anatocismo, cioè la mora sull’intera rata, seppur senza alcuna capitalizzazione. Nei contratti di finanziamento e leasing si riscontra, talvolta, l’applicazione di tassi di interessi superiori ai tassi soglia previsti dalla legge n. 108/96, con particolare riferimento ai tassi di mora, oltre all’addebito di ulteriori oneri non previsti contrattualmente e pertanto non dovuti.

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